Quali sono le categorie protette?

Le categorie di soggetti svantaggiati inseribili al lavoro secondo l’Art. 4 L. 381/91 sono:

  • invalidi fisici, psichici o sensoriali – normativa specifica di inserimento lavorativo: Legge 68 99;
  • ex degenti di istituti psichiatrici; soggetti in trattamento psichiatrico;
  • dipendenze in trattamento (da alcool, da sostanze, da gioco compulsivo);
  • minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
  • le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno ai sensi dell’art. 21 l. 354/75

Per gli invalidi fisici, psichici e sensoriali vale il verbale della commissione di invalidità che accerta uno stato di inabilità superiore al 45%; per gli ex degenti in istituti psichiatrici e i soggetti in trattamento psichiatrico occorre un certificato dell’ASL rilasciato dallo specialista competente; per i tossicodipendenti ed alcoolisti il certificato deve essere rilasciato dai servizi competenti (SERT o NOA); per i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare è necessario un provvedimento della Pubblica Amministrazione competente; per i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione la documentazione e certificazione necessaria deve essere rilasciata dai competenti servizi dell’amministrazione della giustizia.

Contattaci per avere informazioni sulle nostre strutture e sugli eventi

Una cosa è impossibile fino a quando…
arriva uno che non lo sa e la fa.

– Albert Einstein