Inserimento lavorativo svantaggiati
Assunzione obbligatoria lavoratori svantaggiati (Legge 68)
Legge 68 99
La legge 68/99 stabilisce che le aziende con più di 15 dipendenti debbano assumere almeno un lavoratore appartenente alle categorie protette. Essa contempla un crescendo di tali assunzioni, direttamente proporzionale all’aumento dei dipendenti. Da 15 a 35 dipendenti è prevista l’assunzione di una persona disabile, dai 36 ai 50 di 2 lavoratori, da 51 a 150 in una percentuale del 7% più uno e così via; è quindi di imprescindibile capire quanti lavoratori disabili l’azienda sia tenuta ad assumere. Per farlo, va tenuto conto della percentuale, calcolando che vanno inseriti tutti lavoratori subordinati (compresi quelli con contratto a tempo determinato fino a 9 mesi) con alcune eccezioni (lavoratori tramite cooperative, i dirigenti, ecc.)
ILGABBIANO offre soluzioni personalizzate capaci di coordinare efficacemente
le molteplici attività in cui il personale con invalidità può essere impiegato.
- invalidi fisici, psichici o sensoriali – normativa specifica di inserimento lavorativo: Legge 68 99;
- ex degenti di istituti psichiatrici; soggetti in trattamento psichiatrico;
- dipendenze in trattamento (da alcool, da sostanze, da gioco compulsivo);
- minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
- le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno ai sensi dell’art. 21 l. 354/75
Per gli invalidi fisici, psichici e sensoriali vale il verbale della commissione di invalidità che accerta uno stato di inabilità superiore al 45%; per gli ex degenti in istituti psichiatrici e i soggetti in trattamento psichiatrico occorre un certificato dell’ASL rilasciato dallo specialista competente; per i tossicodipendenti ed alcoolisti il certificato deve essere rilasciato dai servizi competenti (SERT o NOA); per i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare è necessario un provvedimento della Pubblica Amministrazione competente; per i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione la documentazione e certificazione necessaria deve essere rilasciata dai competenti servizi dell’amministrazione della giustizia.
L’Articolo 14
L’Art. 14 del D. Lgs. 276/2003 (decreto attuativo della Legge Biagi) è uno strumento attraverso il quale è possibile assolvere all’obbligo di assunzione disabili e persone svantaggiate, previsto dalla Legge 68 99. GABBIANOLAVORO, per prima in provincia di Brescia, ha stipulato convenzioni con aziende private, assumendosi l’onere dell’assunzione della persona disabile, che svolge il lavoro pattuito. A seguito del processo di fusione per incorporazione della Cooperativa GABBIANOLAVORO nella Cooperativa ILGABBIANO, quest’ultima è abilitata da Statuto anche all’inserimento lavorativo, estendendo la gamma di servizi e massimizzando il potenziale delle filiere riabilitative con l’accesso agevolato al lavoro.
L’azienda commissiona alla Cooperativa una commessa di lavoro della durata minima di 12 mesi. Quali sono i vantaggi?
Adempiere agli obblighi della ex L. 68/99, senza assunzione diretta da parte dell’azienda dei lavoratori con invalidità.
Evitare le sanzioni amministrative previste in caso di non ottemperanza dell’obbligo di assunzione dei lavoratori con invalidità, pari a € 153,20 al giorno.
La Cooperativa gestisce il personale assunto facendosi carico di tutte le attività connesse all’inserimento di personale con invalidità.
Alla scadenza della commessa, l’azienda non ha l’obbligo di assunzione del dipendente.
Non ci sono costi aggiuntivi per le aziende sul processo lavorativo.